COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 (Denominazione e sede)
È costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 13 settembre 1993, n. 39 un’Associazione denominata “Solidando Cooperazione e sviluppo”. La sede dell’Associazione è in Cagliari alla Piazza Baezza n. 12.

ART. 2 (Scopi dell’Associazione)
L’Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo della cooperazione allo sviluppo, soprattutto nei paesi dell’America Centrale e meridionale, con particolare attenzione verso il Nicaragua, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In particolare l’Associazione si propone tra le altre le seguenti finalità:

  • Lavorare nel campo della cooperazione allo sviluppo per favorire la crescita dei paesi del terzo mondo;
  • Individuare delle realtà da sostenere e favorire la nascita di progetti adeguati alle diverse realtà;
  • Divulgare la conoscenza nei paesi occidentali delle motivazioni che stanno alla base delle difficoltà dei paesi del Centro e sud America;
  • Promuovere la nascita di progetti di sviluppo culturale e artistico delle popolazioni in via di sviluppo;
  • Favorire il rispetto dei diritti della persona, la qualità della vita e la tutela dell’ambiente;
  • Sostenere gli immigrati e gli emigrati con progetti sia in Italia che all’estero;
  • Organizzare manifestazioni e iniziative varie per la divulgazione, tra gli associati e non, delle attività che l’associazione intende portare avanti per sostenere la cooperazione allo sviluppo.
  • Organizzare manifestazioni, seminari, spettacoli, feste, concerti, che permettano di raccogliere fondi per raggiungere gli scopi istituzionali;
  • Creare una rete che permetta di far pervenire nei paesi destinatari dei progetti aiuti concreti e continui;
  • Sviluppare delle collaborazioni con altre associazioni che si occupano degli stessi problemi;
  • Fare donazioni ad altre associazioni o anche a singoli che risulteranno trovarsi nelle condizioni di avere necessità dell’aiuto dell’associazione stessa;
  • Favorire ogni forma di beneficenza a favore di paesi in via di sviluppo. L’Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

SOCI

ART. 3 (Attribuzione della qualità di socio)
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente statuto. Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Comitato Direttivo previa presentazione di almeno due soci. Gli aderenti possono recedere dall’Associazione presentando apposita dichiarazione di volontà in tal senso. La qualità di socio si perde per morosità, decadenza ed esclusione. Costituisce titolo di decadenza la morosità protrattasi per oltre sei mesi. Saranno esclusi i soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell’Associazione, ovvero violino ripetutamente le norme statuarie. Costituisce titolo di decadenza in genere il contravvenire ripetutamente alle disposizioni approvate dall’Assemblea relativamente ai termini e alle modalità del servizio. La proposta di esclusione viene portata dal Presidente al Comitato Direttivo che delibera a maggioranza. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non rivalutabile.

ART. 4 (Categorie dei soci)
All’interno dell’Associazione sono previste due categorie di soci: 1. soci ordinari; 2. soci ad onorem.

ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)
I soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di frequentarne la sede e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi. I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti.

ART. 6 (Libro dei soci)
I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Presidente dell’Associazione.

ART. 7 (Gratuità delle prestazioni dei soci)
Le prestazioni fornite dagli aderenti non potranno essere retribuite in alcun modo, al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

ORGANI

ART. 8 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;

Le cariche associative sono gratuite.

ART. 9 (L’Assemblea)
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea indica i programmi di attività dell’Associazione, elegge il Presidente e il Comitato Direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo, determina l’importo delle quote associative, approva il regolamento interno, provvede all’adozione delle modifiche statutarie e delibera altresì sugli altri argomenti di sua competenza previsti dal presente statuto e da norme di legge. L’Assemblea si riunisce di norma una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il 30 aprile e ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci iscritti da non meno di 120 giorni. L’Assemblea si riunisce comunque per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi e per discutere l’assunzione di rilevanti iniziative incidenti sullo sviluppo dell’Associazione. Ciascuna deliberazione approvata dall’Assemblea è trascritta, a cura del Segretario appositamente nominato all’inizio della seduta e sotto la responsabilità del Presidente, in apposito verbale che da conto dello svolgimento dei lavori dell’Assemblea stessa.

ART. 10 (Convocazione dell’Assemblea)
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della prevista adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione rispettivamente per la prima e la seconda convocazione. I soci iscritti all’Associazione da meno di 120 giorni possono partecipare all’Assemblea, ma non danno diritto di voto. L’assemblea si può riunire in qualsiasi luogo purché in Italia.

ART. 11 (Funzionamento dell’Assemblea)
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati oppure in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci esprimono il proprio voto, di norma, in modo palese salvo che il voto stesso riguardi l’elezione a cariche sociali ovvero le singole persone o comunque venga assunta dall’Assemblea la decisione di procedere mediante voto segreto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni che riguardano la modifica dello statuto sociale nel qual caso è richiesta alternativamente:

  • La presenza al voto della metà dei soci più uno che deliberano a maggioranza;
  • Il voto favorevole di tre quarti dei presenti qualsiasi sia il numero dei soci partecipanti all’assemblea.

ART. 12 (Il Comitato Direttivo)
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo che dura in carica un anno ed è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci che delibera a maggioranza dei soci presenti. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno dei membri, il Comitato Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione per il raggiungimento del numero previsto dallo statuto. Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell’Assemblea. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta. Il Comitato Direttivo amministra l’Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni di programma assunte dall’Assemblea dei Soci. In particolare il Comitato Direttivo:

  • Redige il bilancio preventivo e consuntivo;
  • Compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione.

ART. 13 (Il Presidente)
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo al suo interno a maggioranza e dirige e rappresenta l’Associazione.

PATRIMONIO

ART. 14 (Il Patrimonio dell’Associazione)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • contributi a titolo patrimoniale;
  • erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
  • beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

  • quote sociali e contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni.

L’Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

ART. 15 (Il bilancio)
Il Comitato Direttivo ha l’obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate. Il Bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice. Il Comitato Direttivo predispone, altresì, il Bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell’anno di riferimento, all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza.

ART. 16 (Le scritture contabili obbligatorie)
E’ obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni tra cui il libro degli inventari ed il libro giornale.

ART. 17 (L’impiego delle risorse)
Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura e la disponibilità finanziaria. Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l’acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento dei fini dell’Associazione.

ART. 18 (Destinazione dell’attivo patrimoniale)
In caso di sc ioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 (Rinvio al codice civile e leggi specifiche)
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993 n. 39.

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